Comunicazione in ambito sanitario: cosa cambia in Odontoiatria con il DL 69/2023
Ciao e Benvenuto o Benvenuta in questa nuova puntata di “Grassi Risultati in Odontoiatria”.
In questo episodio, parliamo di una questione che io credo essere, una grandissima occasione persa.
Tant’è, che rispetto al solito, avrò un approccio un più interlocutorio e ti farò delle considerazioni.
Il tema è molto importante, perché riguarda quello che da qualche settimana, puoi fare e quello che non puoi più fare in Italia con la tua comunicazione di marketing per lo Studio Dentistico.
Al momento però, si tratta ancora di un qualcosa a livello teorico perché…Dipende un po’ da dove sei..!
Dico ciò, perché forse, come scopriamo in questo episodio, la legge non è proprio uguale per tutti.
E oggi, dal mio punto di vista – che ti spiego tra poco – è ancora peggio di prima.
Quale formato scegli?
A questo punto puoi decidere se ascoltare questo argomento grazie alla puntata del podcast “Grassi Risultati in Odontoiatria”, guardare il video oppure se immergerti nella lettura delle mie parole. A Te la scelta!
Qui sotto puoi ascoltare il podcast
Qui puoi guardare il video.
Oppure continua a leggere.
***
Il Decreto Legge 69/2023
Partiamo dai fatti.
Il 14 giugno 2023 è uscito il Decreto Legge 69/2023 che ha cambiato un paio di piccole cose, stravolgendo di fatto la legge 145 del 30 dicembre 2018 che dava un’ulteriore regolamentazione alla comunicazione in ambito sanitario.
Non ti nascondo che io ero molto curioso di questo Decreto.
Perché, come a gennaio 2019 dopo un video di un’ora e mezzo che è ancora disponibile, sul quale anche insieme a un gruppo di Avvocati abbiamo fatto un’analisi di quel testo per poter capire le questioni operative per uno Studio Dentistico, io mi sono sempre dichiarato non un amante di quella legge.
La mia contrarietà, non è per il contenuto che io condivido da un punto di vista di finalità, ma proprio di forma.
Perché quella Legge era stata scritta utilizzando termini vaghi, al punto da creare una serie di zone d’ombra che avrebbero potuto creare delle problematiche ai Titolare di Studio, anche in maniera non propria.
Ciò premesso, il Decreto di giugno sul quale e del quale non si è parlato un granché, con qualche giorno di anticipo sulla scadenza massima è stato poi convertito, senza modifiche sostanziali, alla parte che interessa l’Odontoiatria.
È stato convertito pochi giorni prima di Ferragosto.
E diciamo che, oggi, ha senso parlarne.
Prima di adesso, non ne ho parlato più di tanto, perché spesso si grida “Al lupo!” e poi magari nella conversione cambia tutto.
Pertanto ha sempre senso, ragionare sulla versione finale.
Parliamo quindi di questa versione finale, perché in questa nuova Legge (il Decreto convertito), nell’articolo 6, si parla in modo specifico di nuove disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario, il caso NIF 2020-4008.
L’articolo 6 dice che:
“All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 numero 45, il comma 525 è sostituito dal seguente. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli ordini delle professioni sanitarie, di cui al capo 2 della legge 11 gennaio 2018, numero 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività comprese le società di cui è l’articolo 1 quindi comma 153 della legge del 4 agosto 2017 numero 124 – quindi stiamo parlando del fatto che quello che ti leggo tra poco vale per titolari di studio dentistico che esercitano con una partita IVA o con qualsiasi altra forma fiscale – le comunicazioni informative – ti salto tutte le leggi – possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2,1 del decreto legge 4 luglio 2006 numero 223, convertito con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006 numero 248”.
Stiamo parlando del famigerato Decreto Bersani. Quindi…
“Le comunicazioni informative, possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria. Restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni che possono determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.”
Cosa cambia rispetto al Decreto Bersani
La frase che è stata cambiata è proprio questa: qualsiasi elemento di carattere attrattivo.
Tra poco ti riporto il testo come era prima, intanto concentrati su questo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni che possano determinare il ricorso in propri trattamenti sanitari.
Una lettura superficiale potrebbe portare a pensare “Perfetto!”.
Tranne un piccolo particolare.
Andiamo a capire che cosa è cambiato.
Il vecchio comma 525 della Legge del 30 dicembre 2018 diceva fondamentalmente le stesse identiche cose fino alla frase “funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”.
Quindi, la prima cosa che si nota è il fatto che è stata cambiata la parola promozionale in attrattivo.
E poi, è stato leggermente cambiato l’ordine delle parole, modificando leggermente la questione perché prima la frase era costruita in modo diverso.
Ma anche qua si dice “nel rispetto della libera e consapevole determinazione del Paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto una corretta informazione sanitaria”.
Di fatto, il cambio sostanziale, se vogliamo, oltre ad alcune piccole cose che sono state chiarite – perché prima il termine promozionale era buttato lì e oggi, invece, sono stati introdotti degli esempi – risiede in altro. Ed è collegato al perché dico che questa modifica di legge, è una grandissima occasione persa.
Se già non lo sai, io sono:
– contro la mercificazione della Professione;
– contrario eticamente e strategicamente per lo Studio, alla comunicazione degli sconti e dei 3×2 fatti alle modalità delle Catene;
– sostenitore dell’unica forma di Marketing che serve davvero e cioè il Marketing Educativo.
E in virtù di questo, una Persona potrebbe pensare che io sia d’accordo con tutto questo perché è qualcosa che limita la comunicazione fatta male.
Il punto è che, io credo profondamente che con il testo di legge scritto in questo modo, sia stato creato uno scenario che creerà mille pesi e mille misure all’interno di un Mercato che è già reso particolarmente ingiusto.
Perché dico che è un Mercato ingiusto quello dell’Odontoiatria in Italia?
Perché, ad esempio, Persone che fanno lo stesso lavoro in Italia, non hanno le stesse opportunità o chance di fare quel lavoro. Perché quello che possono e non possono fare, varia già oggi da Regione a Regione. E varia già oggi da interpretazioni soggettive.
Quando feci quel video ormai più di 4 anni fa, per commentare e per spiegare la nuova legge sulla comunicazione in ambito sanitario (quella del 30 dicembre del 2018) già dicevo il termine promozionale e suggestivo è troppo vago.
Che cosa significa?
Ogni forma di comunicazione genera una sorta di suggestione se non definiamo che cos’è suggestione. Anche la parola promozionale.
E ti sto parlando della vecchia parola che oggi è stata sostituita dalla nuova ed è lì che dobbiamo arrivare.
Era una parola che da me e da altri Professionisti della comunicazione, è stata criticata perché è un’ambiguità linguistica molto grande.
Le ambiguità linguistiche
Promozione
Se io dico promozionale, nel linguaggio colloquiale, la prima cosa che viene in mente è lo sconto, la “promozione” nel senso del 3×2.
Un’azione promozionale, è un’azione che deriva da una promozione.
Ma attenzione!
Promozione, deriva dall’azione del promuovere ed etimologicamente parlando, promuovere non significa fare uno sconto ma “parlare di”.
Quindi, in ambito Marketing, la promozione è un sinonimo di comunicazione, non è per forza un 3×2: quella è un’altra roba.
Attrattività
Di fatto, il termine attrattivo che sostituisce il termine promozionale, genera una questione ancora più complessa.
E ciò perché amplifica ulteriormente la questione che Dentisti in Italia che fanno lo stesso mestiere, non hanno le stesse opportunità.
Non solo per le regole che cambiano da Regione a Regione ma anche perché oggi c’è la pericolosissima possibilità di introdurre un concetto di estrema soggettività.
E te lo spiego a breve.
Le parole del Presidente di una CAO
Voglio partire citandoti la lettera del Presidente di una CAO, lettera che lo stesso ha mandato a tutti i Dentisti di zona, qualche giorno fa.
La cito, solo a fine esemplificativo. Per spiegare e fare capire la delicatezza della questione di cui stiamo parlando e di quello che può accadere con l’interpretazione soggettiva.
Perché così possiamo fare concrete riflessioni sulle implicazioni di questa legge scritta in questo modo.
E lo ripeto: io sono contro la mercificazione della Professione e le comunicazioni degli sconti “dei 3×2” mentre sono un sostenitore del Marketing Educativo.
Il punto è, che questa legge scritta così fa ancora più casino. E ti dico di più: non riesce a fermare le porcate.
Ma andiamo con ordine: ti cito la lettera.
“Finora era dibattuta la liceità delle interviste a propri Pazienti sui siti web, sui social, eccetera, con il chiaro intento di invogliare altre persone ad imitarli.”
Già qua c’è una presupposizione e sappiamo benissimo quanto le presupposizioni alterano il messaggio. E in realtà, l’intento potrebbe essere anche dimostrare la professionalità e la capacità del Titolare, visto che un Paziente si deve fidare ad occhi chiusi delle abilità di quel Dentista.
C’è già questa sovrapposizione ma il punto non è questo, seguimi.
“Non si trattava di testimonial, di personaggi famosi”
Cita un passaggio sempre della legge del 30 dicembre del 2018 che in un altro comma, vietava l’utilizzo di Testimonial.
Anche qui, termine usato a sproposito.
E questo fa capire un limite del Legislatore, nella formulazione di determinati testi tecnici riguardo a materie che non sono così genericamente note.
Il Testimonial, non è necessariamente un personaggio famoso. Potrebbe essere anche un Paziente che testimonia la sua esperienza.
Fatto sta, che è stata presa come consuetudine, considerare i personaggi famosi.
Torniamo alla lettera…
“Non si trattava di Testimonial, Personaggi Famosi e neanche di contenuti promozionali espliciti, nel video ciascuno racconta la propria esperienza naturalmente molto positiva senza citare sconti o offerte speciali, rientrando perciò il tutto nel campo della persuasione occulta”.
Ora, se volessimo fare un’analisi del testo da un punto di vista di comunicazione e comunicazione manipolatoria, ne potremmo parlare un sacco.
Ma non è mio interesse in questo momento.
E, tra l’altro, potrei fare una digressione sul concetto di “persuasione occulta” usato in questa frase e sulla pertinenza di quel termine in quel contesto. Perché non essendoci messaggi subliminali, non è possibile parlare di persuasione occulta.
E, nelle video-testimonianze, considerando che non ci sono messaggi subliminali, non si potrebbe parlare di persuasione occulta.
“Oggi, grazie a questo nuovo Decreto, le testimonianze dei Pazienti saranno fuori legge in quanto hanno potere attrattivo, cioè invogliano altre Persone a provare la stessa esperienza raccontata in video.
Messaggi interrogativi tipo <<Hai visto il nostro Studio?>> oppure <<Conosci la prevenzione?>> eccetera rientrano come messaggi attrattivi mentre l’informazione sanitaria corretta deve essere in forma affermativa.Anche messaggi affermativi, ma che si rivolgono direttamente a potenziali Pazienti, tipo, <<Scopri le nostre attività>> oppure <<Vieni a vedere il nostro Studio>> sono indubbiamente attrattivi e perciò vietati.
Quindi, dal primo agosto 2023, la Commissione Odontoiatrica aprirà un procedimento disciplinare chi utilizza video contenenti interviste o resoconti dei propri Pazienti in qualsiasi contesto, nonché messaggi attrattivi, coniugati con la seconda persona singolare.”
Quindi “il tu”, ok?
“Essendo contrari al codice deontologico articolo 56” – in realtà non c’è un nesso logico, questa è un’affermazione non sostenuta – “ricordo che poiché si viola un articolo di Legge, la sanzione prevista è la sospensione dell’esercizio professionale.”
L’articolo 56 della Legge a cui fa riferimento è “La pubblicità dell’informazione sanitaria” che dice che:
“La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria fornita da Singoli alla struttura sanitaria pubblico-privata, non può prescindere dalle forme dei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.”
Allora, prima di iniziare a commentare questa cosa, fammi essere chiaro: lo ripeto di nuovo perché qualcuno potrebbe pensare che io sia contrario al normare queste cose.
No.
Sono d’accordo sul fatto che la comunicazione in ambito sanitario vada normata.
Allo stesso tempo, credo che farlo così, sia sbagliato.
E che questa legge, farà del male a qualcuno ingiustamente.
Allora, qual è il vero problema?
Che il termine attrattivo non è normato.
Attrattività e Testimonianze
Cioè: che cosa significa attrattivo?
Non è una parola oggettiva.
É ancora peggio di promozionale.
Chi definisce cosa è attrattivo e cosa no?
In questa lettera – facendo un salto quantico nelle interpretazioni, perché non so nemmeno per quale ragione sia stata fatta una lettera nei confronti delle testimonianze – Chi dice che le testimonianze dei Pazienti sono qualcosa di attrattivo?
Lo dice il Presidente di questa CAO o la Legge?
Perché allora tutto potrebbe essere attrattivo.
Pensaci.
Attrattività e Sito web
Pensa al sito web.
Mettere foto di Persone sorridenti, non dei tuoi Pazienti ma foto finte perché prese da banche immagini, non è peggio che usare delle video-testimonianze?
Perché se è vero che le video-testimonianze di Pazienti reali, che raccontano la loro reale esperienza, dopo aver fatto un trattamento hanno un effetto attrattivo, anche le foto di Persone sorridenti che trasmettono felicità nel trattamento hanno un carattere attrattivo.
Ma queste sono finte.
Ed è molto peggio perché sono presi da banca immagini, cioè non sono reali e quindi non rappresentano Persone realmente soddisfatte del lavoro fatto.
E quindi è peggio.
Pertanto un sito, fatto con un approccio di questo tipo, viola la Legge e il Titolare di quello Studio rischia, come ha detto quel presidente della CAO, una sospensione.
E allora: “Houston, we have a problem!”
Perché se vai sul sito del Presidente di quella CAO che ha fatto quella lettera, lo stesso Presidente si troverebbe nei guai perché quelle foto le ha sul suo sito.
Attrattività e Call to Action
Tra l’altro, ovviamente, in merito al termine “attrattivo”, potremmo parlare di un’esplicita call to action.
Del tipo: “Chiama subito in Studio per godere della promozione”.
Quel Presidente di CAO, nella sua lettera dice testualmente: “anche messaggi affermativi che si rivolgono direttamente a potenziali pazienti tipo <<Scopri le nostre attività>> oppure <<Vieni a vedere il nostro Studio>> sono indubbiamente attrattivi e perciò vietati.”
Ma quindi – chiedo – frasi del tipo “Chiama il numero XXXXX” è attrattiva?
Beh, se la interpreto come dice il presidente della CAO nella sua lettera, la risposta è sì.
“Chiama il numero XXXXXX e prenota un appuntamento” è attrattivo?
Beh, sì.
Parlo al potenziale Paziente e gli dico prenota un appuntamento: è attrattivo, se interpretiamo le indicazioni che ha dato quel Presidente di CAO.
Oltretutto, quel Presidente di CAO, dice che è vietato parlare in seconda persona singolare.
Quindi “Prenota un appuntamento” (Tu, seconda persona singolare) è vietato anche questo.
La surrealtà delle interpretazioni
Però, pensa alla surrealtà della questione: ancora una volta quello stesso Presidente CAO andrebbe nei guai.
Perché nella home page del suo stesso sito, c’è esattamente questa frase su un pulsante con un colore a contrasto sullo sfondo.
Contrasto appositamente fatto per essere cliccato.
E ancora una volta quel Presidente finirebbe nei guai per la sua stessa interpretazione della Legge.
Dico ciò perché, nella sua lettera, Lui stesso scrive che dal primo agosto 2023 la Commissione aprirà un procedimento disciplinare a Chi utilizza interviste o resoconti dei propri Pazienti, nonché messaggi attrattivi e che la sanzione prevista – visto che si viola un articolo di legge – è la sospensione dell’esercizio professionale.
Mamma mia!
Ma facciamo altre considerazioni…
Se nella mia comunicazione uso la frase “Un approccio migliore per il tuo sorriso” oppure “Trasformare il tuo sorriso in un’esperienza”, sono messaggi attrattivi?
Cioè, cito la frase: “I messaggi non devono invogliare i Pazienti.”
Quindi “un approccio migliore per il tuo sorriso” oppure “trasformare il tuo sorriso in un’esperienza” non hanno lo scopo di invogliare i Pazienti?
Beh, una vaga interpretazione della parola attrattivo potrebbe far pendere per il sì. E quindi fanno diventare il messaggio una comunicazione attrattiva.
E sai cosa c’è?
Che siamo da capo.
Perché – pensa te la surrealtà della cosa – sempre sul sito dello stesso Presidente CAO, ci sono queste esatte frasi perché le ho prese da lì.
Non ho citato il nome di questo Presidente perché il tema è molto caldo. E credo che questa lettera avesse una buona finalità o comunque voglio pensare ciò.
Il fatto è, però, che ci sono delle interpretazioni che rendono la questione complessa.
Sempre nella lettera, il Presidente scrive che “l’informazione sanitaria corretta deve essere in forma affermativa.”
Ma chi lo dice?
La legge o l’interpretazione di questo Presidente CAO?
La centralità della comunicazione per curare i Pazienti
Se ci pensi, fare domande è la base della comunicazione per instaurare un dialogo.
E il dialogo è la base per poter curare adeguatamente i Pazienti.
Serve un dialogo perché i Pazienti devono capire.
La finalità della Legge, è curare correttamente le Persone.
E un dialogo, inizia certamente dal Marketing.
Lo ripeto perché il tema è caldo e voglio essere chiaro e cristallino: sono d’accordo che la comunicazione in ambito sanitario debba essere normata.
E credo che questo Presidente di CAO, con questa lettera, stia semplicemente cercando di fare quello per cui si è candidato ed è stato votato.
E credo che sia Lui stesso (e questo fa capire il problema che c’è), sia caduto vittima della stessa identica questione di cui stiamo parlando: l’interpretazione del testo.
Immagina, se solo qualcuno lo segnalasse nel suo ordine: secondo quello che dice, verrebbe come minimo sospeso.
Il punto, secondo me, è molto semplice: ogni messaggio di comunicazione è attrattivo.
“
Se comunichi correttamente, attrai: è nella natura stessa di questa parte del marketing, visto che la comunicazione è parte del marketing.
”
E quindi, scritta così, apre lo spazio a poter contestare qualsiasi cosa: magari strumentalizzando anche quella contestazione.
Il Marketing Educativo
Tra l’altro, se fai una comunicazione meramente educativa, dove educhi i Pazienti alla medicina, automaticamente attrai. Perché potrei interpretare che vieni percepito come Esperto…e un Esperto attrae.
Se fai vedere le foto di uno Studio bello, attrai.
Perché se un Paziente ha in testa le foto dello “Studio vintage” nel quale va e vede le foto di uno Studio moderno, è evidente che sono attrattive.
Attrattività e Promozione a confronto
Il problema, è che la parola “attrattiva” introduce un concetto ancora peggiore di quello “promozionale”, che ti ho spiegato prima.
Attrattivo è ancora peggio perché è ancora più interpretabile, generando poi, in giro per l’Italia “figli e figliastri”.
Dico ciò perché in questa lettera, le testimonianze sono interpretate così…da altre parti invece possono assolutamente pensarla in maniera diametralmente opposta.
Dicendo: “No, no, no, quelle mettile, perché almeno un Paziente per una corretta informazione sanitaria si può rendere conto di ciò che pensando le Persone che si sono curate in quello Studio.”
A tal proposito, peraltro, mi preme evidenziare come le testimonianze su Google, proprio per la trasparenza, non si possono bloccare.
Già adesso, ci sono città in cui sono permesse cose mentre a pochi chilometri, le stesse cose sono sanzionate…
…Figuriamoci con questa Legge quello che accadrà
La domanda che mi faccio – e ti faccio – è questa:
“É corretto secondo Te, che possa accadere questa disparità? Anche perché, le tasse, i costi e i rischi professionali non sono forse uguali per Tutti?”
La responsabilità dei Presidenti di CAO o di Ordine
Tra l’altro, permettimi un inciso – io non vorrei per nulla al mondo essere in un Presidente di CAO o di Ordine oggi, perché anche se pochi lo sanno, Loro sono legalmente personalmente responsabili delle decisioni che prendono.
Possono essere citati in giudizio per questo.
Pertanto, gli possono essere chiesti anche danni derivanti da quello che hanno fatto: dalle sanzioni a tutto il resto.
Di questa implicazione ne abbiamo parlato spesso con i molti Presidenti di CAO o di Ordine che negli anni hanno frequentato i nostri percorsi dell’Accademia.
Ed io, non mi vorrei trovare nella loro situazione, perché sono veramente tra l’incudine e il martello.
Qualcuno di Loro fa i controlli di sua sponte perché evidentemente è molto attento alla questione del marketing e della comunicazione.
Qualcun altro è semplicemente reattivo, perché si attiva quando vengono fatte delle segnalazioni. Segnalazioni, tra l’altro, che sono mai fatte da Pazienti che hanno avuto brutte esperienze ma nel 99,9% dei casi, sono fatte da altri Dentisti che vanno a segnalare attività di loro Colleghi.
Fatto sta, che sia che agiscano in modalità attiva o reattiva, devono applicare delle regole interpretando questo testo di Legge, che vago così, aprirà degli scenari pesanti e pericolosi.
A mio avviso, accadrà che Chi ha le spalle grosse farà ricorso e molto probabilmente la spunterà. E quando ciò accadrà qualcuno – in questo caso Presidente di CAO – si farà parecchio male.
E tra l’altro, con una situazione di questo tipo, non ha idea nemmeno della frustrazione che i Dentisti, condividono con me, quando si lasciano andare un po’ durante i corsi. La grossa frustrazione è legata al fatto che vengono sempre più tartassati i piccolini, ma non si va mai da Golia, “da quello grosso”, perché lì ci si può far male.
Ma questo è un altro discorso.
Così come potrebbe essere un altro discorso affrontare la questione del fatto che il controllo del corretto comportamento di uno Studio Dentistico in merito alla comunicazione – o più ampliamente il lato Marketing – sia stato da affidare all’ordine.
Controlli e conflitto di interessi
Io sinceramente, con grande trasparenza ti dico che non sono d’accordo, per due ragioni fondamentali.
In primis perché Chi deve controllare è della stessa categoria e quindi coinvolto in possibili conflitti di interesse.
Perché se guardiamo approfonditamente, molte di queste cose sono scatenate proprio da conflitti di Mercato. E un conflitto di interesse sul mercato non è certamente una buona cosa.
Questa ovviamente, è la mia opinione. Opinione che è anche sostenuta dalla seconda ragione fondamentale per cui sono contrario a questo sistema di controllo.
E cioè, il fatto che l’ambito comunicazione-Marketing è molto tecnico, è delicato e richiede delle competenze specifiche, proprio perché le parole hanno un significato specifico.
E l’esempio di questa lettera, conferma tutto ciò.
È come se io, che da 13 anni frequento Studi Dentistici e parlo con Dentisti che mi spiegano terapie, mi mettessi a valutare la pertinenza, la correttezza e la qualità di una operazione odontoiatrica.
Posso sapere alcune cose, che ho dovuto indirettamente studiare, ma non posso essere certamente un esperto in ambito odontoiatrico.
Figuriamoci con le tematiche di Marketing, quando le persone chiamate a fare questi controlli, non hanno un background o una formazione tecnica in materia.
Anzi, molto spesso, Chi fa questi controlli, ha in testa un concetto scorretto di cosa sia il Marketing, la comunicazione e così via.
E tutto questo, a mio avviso, rende la questione ancora più grave.
In conclusione
Comunque sia, se i Titolari di Studio Dentistico che si vedono applicare sanzioni, cominciano a fare ricorsi, si apre uno scenario che distrae totalmente da quello che serve davvero e cioè la battaglia alla mercificazione dell’Odontoiatria.
E questa è una grandissima occasione persa.
Perché già è raro che venga messa mano ad una Legge. E se quando viene fatto, viene fatto così drammaticamente male, penso sia importante aprire un approfondito confronto su questa questione.
Soprattutto per comprendere le intenzioni del Legislatore, perché non abbiamo ancora parlato di questo.
Proprio così! Per interpretare correttamente il significato della parola “attrattiva”, altrimenti troppo vaga, bisognerebbe capire quelle intenzioni.
Abilmente vaga o casualmente vaga non si sa.
Va considerato infatti, che il Legislatore non è un esperto in materia. E quindi potrebbe certamente usare un linguaggio che si presta ad essere mal interpretato, così come già è successo cinque anni fa con il decreto Bersani.
Per me tutto questo va affrontato e chiarito.
Perché così, ancora una volta, non si ferma chi fa male il suo lavoro. E addirittura, potrebbe essere sospeso quello stesso identico Presidente di CAO.
A mio avviso tutto ciò ha del surreale.
Fammi sapere che cosa ne pensi: se fai parte del Gruppo Facebook Profit Monday Dental Club puoi assolutamente scrivere un messaggio lì, puoi scrivermi un messaggio diretto sui miei profili social, oppure, forse la cosa più comoda, lascia un commento a questo articolo.
Detto questo, ti auguro un fantastico quadrimestre per chiudere questo 2023 come il tuo anno migliore di sempre!
Ti aspetto al prossimo episodio. Ciao!
Se questo articolo ti è stato utile e hai trovato interessante la puntata: condividilo e “segui” il Podcast in modalità audio sulle piattaforme.
Potrai così ricevere le notifiche delle prossime pubblicazioni.
Scopri il Sistema Operativo Profit Monday
Clicca su questo link e ti forniremo tutte le informazioni per scoprire come raggiungere i risultati che stai cercando grazie al “Sistema Operativo del Profit Monday”.